Dimissioni volontarie

I chiarimenti per la procedura relativa alle dimissioni

A chiarimento del D.M. 21 gennaio 2008, concernente l’adozione del modulo informatico per la presentazione delle dimissioni volontarie, il Ministero ha emanato la nota n. 1692/2008 che, ripercorrendo il contenuto del decreto, chiarisce quale sia il campo di applicazione della norma, a quali soggetti si rivolga (datori di lavoro e lavoratori), e quali siano i soggetti abilitati a rilasciare il modulo gratuitamente. Al punto 6 sono poi descritte le modalità operative e il processo per perfezionare il modulo, rimandando comunque all’apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it sulle dimissioni volontarie. In ultimo, con un comunicato pubblicato sul sito, il Ministero del lavoro ha rettificato la citata circolare del 4 marzo 2008 recependo una parte dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro tramite un documento della Fondazione Studi (circ. n. 3/2008).


Il comunicato precisa che rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura soltanto le dimissioni presentate dopo il 5 marzo 2008. Nel caso in cui il lavoratore abbia presentato le proprie dimissioni prima dell’entrata in vigore del decreto, ma a causa della decorrenza dei termini di preavviso il rapporto di lavoro non sia ancora cessato, non è necessario compilare il nuovo modello per le dimissioni volontarie. Inoltre è possibile revocare le dimissioni presentate con la nuova procedura, purché ciò sia fatto entro 15 giorni dall’apposizione della marca temporale e purché l’atto di dimissioni non sia ancora pervenuta a conoscenza del datore di lavoro in quanto l’atto è di natura recettizia. La nuova procedura si applica anche nei confronti delle lavoratrici madri nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento previsto dall’art. 54 del TU 151/2001. Dunque, le tipologie di rapporti di lavoro cui si applica il D.I. 21 gennaio 2008 sono le seguenti:



  • – il lavoro subordinato nell’impresa di cui all’art. 2094 del c.c., ivi compreso il rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione e negli enti pubblici nonché il rapporto di lavoro domestico;

  • – la collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;

  • – l’associazione in partecipazione di cui all’art. 2549 e ss del c.c. solo se caratterizzati dall’apporto di lavoro, anche non esclusivo, da parte degli associati, con la sola esclusione dei lavoratori già iscritti ad albi professionali;

  • – – il lavoro tra soci e cooperative;

  • – titolari di contratti di natura occasionale, (articolo 61, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella quale pur mancando la continuità sussiste il coordinamento con il committente – le c.d. “mini co.co.co.”).


Le ipotesi escluse dal campo di applicazione del D.I. 21 gennaio 2008, sono invece le seguenti:



  • – le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, ovvero tutte quelle cessazioni del rapporto di lavoro che derivano dall’incontro della volontà dei due contraenti che restano disciplinati dalle norme generali sui contratti , che sanciscono la libera manifestazione del consenso;

  • – le dimissioni rassegnate durante il periodo di prova, stante il principio della libera recedibilità del rapporto;

  • – le cosiddette “dimissioni incentivate” del rapporto ove siano il frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore e quindi configurino una risoluzione consensuale del rapporto;

  • – i casi di collocamento in quiescenza e di collocamento in pensione;

  • – le cessioni del contratto in quanto, in queste ipotesi, la cessazione del rapporto non avviene con atto unilaterale ma con accordo trilaterale;

  • – gli stages e i tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro né autonomo né subordinato;

  • – le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell’art. 70 d.lgs. n. 276/2003;

  • – le prestazioni di lavoro occasionale svolte in regime di piena autonomia ex art. 2222 c. c.;

  • – i rapporti di lavoro marittimi, poiché i contratti di arruolamento della gente di mare sono regolati dalla legge speciale del codice della navigazione e non dal codice civile;

  • – le dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società e partecipanti a collegi e commissioni purché si configurino come rapporti di lavoro autonomi e non come collaborazioni coordinate e continuative;

  • – i rapporti di impiego pubblico non privatizzati e dunque non contrattualizzati (ai sensi dell’ art. 3, D.L.gs. 165/2001).


Infine, a ulteriore precisazione di quanto già previsto e regolamentato, in data 25 marzo 2008 il Ministero ha emanato nuove istruzioni le cui principali novità sono le seguenti:


– il lavoratore potrà compilare e trasmettere autonomamente il modulo ministeriale previa registrazione al sito www.mdv.lavoro.gov.it;


– le dimissioni per giusta causa rientrano nella nuova procedura;


– le Direzioni regionali del lavoro (all’infuori della DRL della Val d’Aosta) non rientrano tra i soggetti abilitati;


– le dimissioni effettuate entro l’anno di matrimonio e quelle nel periodo coperto dalla maternità devono essere presentate, obbligatoriamente, presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio;


– per data di decorrenza delle dimissioni si intende “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro”.


Nota 4 marzo 2008, prot. n. 16/Segr/0001692, Comunicato 13 marzo 2008, lettera 25 marzo 2008, circ. prot. n. 15/SEGR/0005130, Ministero del lavoro



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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