Dichiarazione annuale di spettanza delle detrazioni

La finanziaria 2008 (comma 221, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto l’obbligo generalizzato, per i lavoratori che chiedono detrazioni per carichi di famiglia, di comunicare annualmente al proprio sostituto d’imposta d …

La finanziaria 2008 (comma 221, art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244) ha introdotto l’obbligo generalizzato, per i lavoratori che chiedono detrazioni per carichi di famiglia, di comunicare annualmente al proprio sostituto d’imposta diritto e condizioni di spettanza, oltre il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni. La circolare n. 15/E/2008 dell’Agenzia delle entrate specifica che le detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR, anche in assenza di una specifica richiesta da parte del percipiente, debbano essere riconosciute dal sostituto d’imposta sulla base del reddito da lui stesso erogato. Quanto alle detrazioni per familiari a carico di cui all’articolo 12 del TUIR, al contrario, la richiesta annuale da parte del sostituito è condizione essenziale per il loro riconoscimento.
Al fine della corretta gestione delle detrazioni di cui all’articolo 12 del TUIR, in relazione a ciascun periodo d’imposta, il sostituto d’imposta dovrà richiedere al lavoratore di comunicare, entro un termine stabilito in relazione alle proprie esigenze tecnico-gestionali, le condizioni di spettanza, nonché il codice fiscale delle persone per le quali si intende fruire delle detrazioni. Qualora il lavoratore non provveda a fornire detta comunicazione entro il termine indicato nella richiesta, il sostituto d’imposta, a partire dal mese successivo, non potrà più riconoscere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia e provvederà a recuperare le detrazioni attribuite al lavoratore. Il suddetto recupero esclude l’irrogazione di sanzioni a carico del sostituto d’imposta.


Quanto poi all’obbligo di fornire il codice fiscale dei familiari a carico, non esistono deroghe particolari per i cittadini extracomunitari, perché a tale adempimento è subordinata l’attribuzione delle detrazioni fiscali. Pertanto, i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, i quali rilasceranno il codice previo esame della documentazione probatoria.


Infine, il sostituto non andrà incontro a sanzioni per l’omessa indicazione nel mod. 770/2008 del codice fiscale dei familiari a carico dei propri dipendenti in quanto tale obbligo è sorto, ai sensi dell’art. 1, comma 221 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), solo a decorrere dal 1° gennaio 2008.


Circolare 5 marzo 2008, n. 15, Agenzia delle entrate



(per maggiori approfondimenti vedi Novecentolavoro, Novecento media)

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