Detassazione, ecco come si applica al lavoro notturno e straordinario

Tutti i dettagli sui chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla tassazione agevolata relativa a prestazioni lavorative effettuate sia in orario diurno sia in orario notturno.

Il regime di detassazione previsto dal Dl 93/08 si applica con criteri differenziati, a seconda che la prestazione lavorativa sia effettuata in orario diurno ovvero in orario notturno. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel contesto della Risoluzione ministeriale 83/E/2010.

Cenni sul regime agevolato
Con il Dl 27 maggio 2008, n. 93, concernente “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie” furono introdotte, con l’art. 2, specifiche “Misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”. Fra dette misure, una in particolare prevedeva, in via sperimentale, che nel secondo semestre 2008 fosse applicata una tassazione agevolata allo straordinario e alle remunerazioni legate all’incremento di produttività del lavoro dei dipendenti nel settore privato.
La riserva di legge, applicata ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, escludeva, di fatto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Si tratta, come ebbe modo di chiarire la circolare 48/E/2008, dei dipendenti che prestano servizio in tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) e le Agenzie di cui al Dlgs 30 luglio 1999, n. 300. Parimenti esclusi, visto il riferimento al lavoro “dipendente”, sono i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, quali i collaboratori coordinati e continuativi (Co.co.co.), anche nella modalità a progetto (Co.co.pro.).
La misura agevolativa consiste nell’applicazione, nel limite complessivo di 3.000 euro lordi, di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, alle somme erogate a titolo di lavoro straordinario, lavoro supplementare e premi di produttività.
Le somme erogate, entro il limite fissato, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore a fini fiscali e ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (Isee) del percettore e del suo nucleo familiare. Tali redditi rilevano, tuttavia, ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali, come gli assegni per il nucleo familiare.
Per accedere al beneficio, il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non doveva aver superato 30.000 euro.
Il regime di detassazione è stato, poi, prorogato, limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività) per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente dall’art. 5, del Dl 185/08 e dall’art. 2, commi 156 e 157, della legge 191/09. In questi due ultimi casi, però, l’agevolazione opera per l’importo massimo di 6.000 euro per dipendenti che non hanno superato negli anni 2008 e 2009 un reddito di 35.000 euro lordi.

I quesiti posti nell’interpello
Nel contesto applicativo della normativa in argomento, si sono creati alcuni dubbi, soprattutto in relazione alle precisazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella circolare 59/E/08, limitatamente al lavoro straordinario notturno. Detto documento di prassi, infatti, facendo seguito alle precisazioni contenute nella circolare 48/08, ha chiarito che possono rientrare nello speciale regime di tassazione, laddove diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, le somme erogate per il lavoro notturno ordinario in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate. Inoltre, la stessa circolare n. 59 dispone che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa e che l’agevolazione non è prevista soltanto nel caso in cui la turnazione venga adottata per la prima volta, ma anche nell’ipotesi di ampliamento del sistema di turnazione, a patto che i cambiamenti abbiano come fine il requisito richiesto dalla legge, e cioè che incrementino produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ridimensionando il fattore novità a favore della maggiore efficienza e dei risultati accertabili per la crescita aziendale.
In particolare, l’ente di categoria proponente l’interpello ha chiesto di conoscere se:

  1. nell’ipotesi di lavoro notturno organizzato a turni, il beneficio del regime speciale di detassazione sia applicabile all’intero compenso percepito (composto dalla retribuzione ordinaria più la maggiorazione) o solo alla maggiorazione;
  2. l’agevolazione sia applicabile solo quando l’organizzazione del lavoro a turni è adottata per la prima volta dall’impresa o anche quando viene realizzato un nuovo schema di turnazione che incrementi il numero dei dipendenti rispetto al precedente modello organizzativo;
  3. le retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario possono anch’esse usufruire dell’agevolazione se relative a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa;
  4. per quanto riguarda le prestazioni per lavoro notturno che non sono state interamente detassate nei precedenti periodi d’imposta, sia possibile recuperare il beneficio.

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Limitatamente al primo dei quesiti sollevati, l’amministrazione finanziaria ha risposto che, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario diurno, il regime di tassazione agevolata opera esclusivamente in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno. Viceversa, qualora il turno di lavoro ricada durante l’orario notturno (così come definito dalla contrattazione collettiva di riferimento), l’imposta sostitutiva trova applicazione in relazione all’intero compenso percepito, ossia retribuzione ordinaria più maggiorazione.
Quanto, invece, all’applicazione della norma in relazione alla “novità” dell’istituzione della turnazione, l’Agenzia ha fatto sapere, confermando l’orientamento già espresso, che la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e più ampio schema di turnazione che, come richiede la norma, dia luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
La medesima risoluzione precisa, inoltre, che quest’ultimo regime di tassazione (riferito cioè sia alla componente retributiva ordinaria che alla maggiorazione) si applica anche ai lavoratori non turnisti che normalmente effettuano la prestazione lavorativa nel periodo notturno e a coloro che effettuano lavoro notturno occasionalmente.
In conseguenza di ciò, il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, del Dl 93/08.
Relativamente alla mancata fruizione del beneficio in passato, per effetto della non chiara posizione espressa dall’Amministrazione, la risoluzione chiarisce che sarà il lavoratore dipendente a far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del Dpr 602/73. Il datore di lavoro, dal canto suo, deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

 Limite di applicazione della norma

Quota di reddito sul quale è applicabile la tassazione sostitutiva

– 3.000 € per il 2008;
– 6.000 € per il 2009 e il 2010

Il tetto al reddito da lavoro dipendente.

– 30.000 € per il 2007;
– 35.000 € per il 2008 e il 2009.

Modalità di recupero dell’agevolazione
I datori di lavoro devono predisporre una certificazione (Cud) che attesti gli emolumenti percepiti e tassati con aliquota ordinaria suddivisi per l’anno 2008 e 2009. Successivamente i lavoratori potranno procedere al recupero della differenza tra le l’Irpef pagata e la tassazione sostitutiva del 10% o presentando un modello Unico integrativo o presentando un’istanza di rimborso.
Per i redditi 2008 la scadenza di Unico integrativo è quella del 30 settembre (data ultima di trasmissione all’Agenzia delle Entrate).
I lavoratori che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi per il 2008 possono utilizzare solo l’istanza di rimborso.
Per i redditi 2009 è possibile presentare un Unico correttivo sempre entro il 30 settembre 2010. Dopo il 30 settembre è possibile presentare un Unico integrativo fino alla data del 30 settembre 2011.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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