Definita la misura della detassazione per le imprese del tessile

L’Agenzia delle Entrate ha fissato nella misura del 25,1903% l’ammontare del risparmio d’imposta spettante alle imprese del settore tessile per i costi sostenuti per investimenti in ricerca riguardanti la realizzazione di campionari.

Con il Provvedimento Protocollo n. 46743/2011, emesso dal direttore dell’Agenzia delle entrate, è stata fissata nella misura del 25,1903 per cento l’ammontare percentuale della detassazione spettante, ai sensi dell’articolo 4, commi da 2 a 4, del Dl 25 marzo 2010, n. 40 (c.d. Tremonti-quater), sul totale degli investimenti eseguiti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo – finalizzate alla realizzazione di campionari – da imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco 2007.
Considerando il numero delle imprese istanti, la percentuale comunicata dal Ministero deve ritenersi alquanto soddisfacente. Il valore dell’agevolazione, richiesta attraverso la procedura telematica, per il tramite del modello informatico Crt, infatti, è stato determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto.

Cenni sulla detassazione
L’agevolazione è stata introdotta con l’art. 4, commi da 2 a 4, del Dl 25 marzo 2010, n. 40 sotto forma di detassazione del valore degli investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari, a favore delle imprese che svolgono attività produttive classificabili nelle divisioni 13 o 14 della tabella Ateco 2007.
La legge 22 maggio 2010, n. 73 (di conversione del decreto) ha apportato alcune rilevanti modifiche al regime agevolativo in esame, che riguardano in particolare:

  • l’ambito soggettivo, esteso alle imprese che svolgono attività produttive classificabili anche in altre divisioni della tabella Ateco 2007;
  • l’ambito territoriale, delimitato agli investimenti effettuati nell’Unione europea;
  • il diverso quadro di riferimento comunitario in cui è applicata l’agevolazione, fruibile nel rispetto dei limiti previsti dal Dpcm 3 giugno 2009 per gli “aiuti di importo limitato”, in luogo dei limiti previsti per gli “aiuti di importanza minore”, c.d. de minimis.

Le predette modifiche sono state tutte esaurientemente trattate nella circolare 57/E/10.
Quanto al primo dei summenzionati aspetti, è bene ricordare che, nella versione originaria, il bonus era limitato alle sole attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007. Successivamente, nel contesto della legge di conversione del Dl 40/2010 (legge 73/2010), il beneficio fiscale è stato esteso anche imprese le cui attività siano classificabili nella divisione 15 (fabbricazione di articoli in pelle e simili) e nella sottocategoria 32.99.20 (fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini) della divisione 32, limitatamente alla “fabbricazione di bottoni”.
Tali soggetti potranno avere accesso all’incentivo per gli investimenti operati dal 31 dicembre 2009 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Passando ai territori di vigenza dell’incentivo, la legge 73/2010 ha chiarito che le attività di ricerca e sviluppo – comprese quelle per la realizzazione di prototipi – sono agevolabili dovunque queste siano condotte, anche al di fuori della Ue. Diversamente, invece, per la materiale realizzazione del campionario che, come attività, non potrà essere eseguita al di fuori dell’Unione europea. Tale principio, spiega la circolare in commento, si applica sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizzi in proprio il campionario, sia nell’ipotesi in cui il soggetto beneficiario commissioni la fase di realizzazione del campionario a terzi. Tuttavia, tale limitazione è operativa per i soli investimenti operati a decorrere dallo scorso 26 maggio per i soggetti che svolgono attività produttive di reddito di impresa classificabili nelle divisioni 13 e 14 della tabella Ateco 2007, mentre, per i restanti soggetti ammessi la limitazione è generale. La realizzazione all’interno della Ue del campionario dovrà risultare da adeguata documentazione probatoria.
Per quanto riguarda, invece, la compatibilità dell’agevolazione con la normativa europea, la circolare spiega che, diversamente da quanto previsto all’inizio, al bonus devono applicarsi i limiti e le condizioni previsti per gli “aiuti di importo limitato”, di cui all’articolo 3 della Direttiva emanata con il Dpcm 3 giugno 2009. Si tratta, come noto, della normativa che consente agli Stati membri la possibilità di accordare particolari categorie di “aiuti temporanei” in conseguenza delle difficoltà provocate all’economia reale dalla situazione di crisi finanziaria ed economica.
In merito al periodo di applicabilità dell’agevolazione, la circolare ha chiarito che bisogna distinguere tra le spese per attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 e non oltre il 31 dicembre 2010, agevolabili in base al regime vigente, e quelle sostenute dai soggetti con periodo di imposta “a cavallo” dopo il 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso a quest’ultima data, agevolabili solo dopo il recepimento nell’ordinamento interno della nuova Comunicazione e l’autorizzazione della Commissione europea.
Particolare attenzione, poi, va posta a proposito del rispetto dei vincoli di cumulo dell’agevolazione. Anche in questo caso la circolare si è soffermata sul:

  • divieto di cumulo con gli aiuti concessi in base al regime c.d. de minimis;
  • limite quantitativo di cumulo di 500.000 euro, determinato tenendo conto dell’importo degli aiuti complessivamente ricevuti nell’arco temporale 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2010, considerando sia gli aiuti c.d. “de minimis”, sia gli “aiuti di importo limitato”;
  • divieto di cumulo con altri incentivi costituenti “aiuti di Stato” e, in particolare col credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Misura dell’agevolazione fruibile
Il valore dell’agevolazione, richiesta attraverso la procedura telematica, per il tramite del modello informatico Crt, è determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta complessivamente richiesto.
Con il Provvedimento Protocollo 46743/2011, l’Agenzia delle entrate ha fissato nella misura pari al 25,1903 per cento l’ammontare percentuale della detassazione rispetto al totale degli investimenti eseguiti.
Quanto alle ipotesi agevolabili, ovverosia la base su cui applicare la percentuale determinata, la circolare n. 22/E/2010 ha ricordato che sono classificabili nella “ricerca industriale” le attività di:

  • ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
  • creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla definizione successiva.

Sono, invece, classificabili nello “sviluppo precompetitivo” (o sviluppo sperimentale) le attività di:

  • acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Segnatamente al settore tessile, il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni si suddivide, in linea di massima, nelle seguenti cinque fasi:

  1. ricerca ed ideazione estetica;
  2. realizzazione dei prototipi;
  3. preparazione del campionario o delle collezioni;
  4. promozione del campionario;
  5. gestione del magazzino campioni”.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione in esame, le attività sub 1) e 2) sono sempre agevolabili, mentre le altre sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.
Per le finalità di cui sopra, sono ammissibili i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

  • il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
  • i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo;
  • la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;
  • i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca e sviluppo;
  • le spese generali.
  • i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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