DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 , n. 198 (entrato in vigore il 15/12/2010)

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti ….. (omissis) E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 – De …

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati
delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti ….. (omissis)

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
– Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiature terminali:
1) le apparecchiature
allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica
di telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in
entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto, esso può essere
realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento
e’indiretto se l’apparecchiatura e’ interposta fra il terminale e l’interfaccia
della rete pubblica;
2) le apparecchiature delle
stazioni terrestri per i collegamenti via satellite;
b) apparecchiature delle stazioni
terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono
essere usate soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere,
«ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», segnali di
radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio;
c)
imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede
diritti speciali o esclusivi di importazione, di commercializzazione, di
allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali
di telecomunicazione.

2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare,
di commercializzare, di installare e di allacciare le apparecchiature terminali
e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite
quali definite nel comma 1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano
fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elettronica,
come definiti all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, per la costituzione e gestione delle interfacce di rete pubblica e
l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269.

Art. 2
– Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete
pubblica

1. Gli utenti delle reti di
comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di
allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano
l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete
pubblica, ad imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo
economico, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti
di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per
l’inserimento nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività
di cui al comma 1;
b) le modalità procedurali per il
rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione
all’interfaccia della rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e
di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui
alla lettera a);
d) le modalità di costituzione,
di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai
sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i
contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al
termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione
della semplicità costruttiva e
funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di
connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui
al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati
dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di
allacciamento, di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento
dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in
assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi
in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell’attestazione di cui
al comma 2, lettera e),
effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e’
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

Art. 3
– Abrogazioni

1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e’ abrogata.
2. Il decreto del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino
all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, del
presente decreto.

Art. 4
– Disposizioni finanziarie

1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente
decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate
provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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