Dall’Inps, i contributi 2013 per artigiani e commercianti

Pubblicate le aliquote contributive dovute per l’anno in corso. Incrementate di 0,45 punti percentuali a seguito delle novità introdotte con il DL “salva Italia”.

Con la circolare
n. 24 del 8 febbraio 2013,
l’Inps ha reso note le misure della contribuzione 2013 per artigiani e commercianti. La
nuova aliquota contributiva da applicare nel 2013
è del 21,75%, E’ infatti scattato, dopo l’incremento di 1,3 punti
percentuali per il 2012,
il primo aumento di 0,45 punti percentuali stabilito dal Dl “salva
Italia”, che si ripeterà annualmente fino a raggiungere quota 24 per
cento.

Invariati lo
sconto del 50% riservato agli esercenti con più di 65 anni di età, già
pensionati
presso le gestioni dell’Istituto, e quello del 9% previsto per i più
giovani
e cioè per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni, regime di
favore che scade al compimento di tale età.

Confermata anche per gli iscritti alla gestione degli esercenti
attività commerciali, la maggiorazione dello 0,09% a titolo di aliquota
aggiuntiva ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività
commerciale
. Sempre dovuto, inoltre, sia da artigiani sia commercianti, il
contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternità. Il reddito minimale
su cui è calcolato l’importo da versare è pari a 15.357 euro.

Ecco, dunque,
le aliquote base di quest’anno e gli importi dovuti, suddivisi per comparto ed
età: nell’artigianato 21,75 % per i titolari e i coadiuvanti/coadiutori con più di
21 anni (3.347,59 euro); 18,75% per coadiuvanti/coadiutori che non superano i
21 anni di età (2.886,88 euro); nel commercio 21,84% per i titolari e i
coadiuvanti/coadiutori con più di 21 anni (3.361,41 euro); 18,84% per
coadiuvanti/coadiutori che non superano i 21 anni di età (2.900,70 euro). Per
periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale va rapportato a
mese.

Tali percentuali sono applicabili fino a un reddito d’impresa 2012 pari a
45.530 euro
, superata tale soglia, all’eccedenza va applicata l’aliquota
maggiorata di un punto di percentuale, sia nei casi ordinari sia per i
lavoratori “più giovani”.
Tale importo, denominato “contributo a conguaglio”, sommato a quanto
dovuto per il minimale, va considerato come acconto per il totale del reddito
d’impresa prodotto nel 2013 e va versato secondo i tempi e le modalità previste
per la dichiarazione dei redditi.

E’ stato stabilito anche il
reddito massimo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs 2013: la soglia è
fissata a 75.883 euro
, limite da riferire a ogni singolo lavoratore e non
all’impresa complessivamente.
Quest’importo, però, è valido soltanto per gli iscritti alla
“Gestione” prima dell’1 gennaio 1996 o che possono far valere tale
anzianità contributiva; per gli altri, il massimale individuale 2013 è uguale a
99.034 euro e non è frazionabile per mese.
Il pagamento del contributo minimo obbligatorio deve
essere effettuato in quattro rate, alle seguenti scadenze:

  • 16 maggio
  • 16 agosto
  • 16 novembre
  • 16 febbraio (dell’anno
    successivo)

Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, le scadenze
sono le stesse previste per i pagamenti Irpef derivanti dalla dichiarazione dei
redditi (saldo 2012, primo e secondo acconto 2013).

Il canale da utilizzare è quello telematico, tramite il modello unico di
versamento F24
.

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