Tutela dei crediti pregressi e delle forniture future per le imprese in sofferenza con le modifiche alla Legge Fallimentare. Il parere dell’esperto.

Con le importanti modifiche alla Legge Fallimentare introdotte con la legge n. 134 del 7 agosto 2012, entrata in vigore lo scorso 11 settembre, si è provveduto a riformare gli istituti dei piani attestati di risanamento, degli accordi di ristrutturazione del debito e del concordato preventivo.
Tre strumenti ora più “in sintonia” con le richieste provenienti dai Tribunali impegnati nella gestione delle crisi di impresa e con le esigenze di tutela del patrimonio delle imprese in crisi.

Il perché è presto detto considerato che, per beneficiare dei requisiti introdotti con la nuova composizione del concordato della crisi di impresa, è sufficiente che imprenditori commerciali o imprese di piccole e medie dimensioni superino, anche solo una volta, nell’arco di tre anni, un attivo di bilancio superiore ai 300.000 euro, ricavi lordi superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, superiori a euro 500.000.

Detto ciò, grazie al legislatore che ha scelto di introdurre nello “stato di crisi” anche il “concetto di insolvenza”, l’accesso a questi strumenti è anche per chi ravvede le prime avvisaglie di difficoltà.

Moratoria legale per tutti i debiti
Stando all’Art. 182 bis della Legge Fallimentare, l’imprenditore in stato di crisi può chiedere al tribunale di omologare un accordo con un numero di creditori che rappresentino almeno il 60% dell’esposizione totale creditoria preoccupandosi, però, di pagare anche i creditori che rimangono estranei all’accordo.

Questo fa sì che l’imprenditore con una forte esposizione bancaria possa accedere nuovamente al credito con i medesimi istituti bancari, ora assicurati nella propria esposizione.

Grazie a una sorta di “moratoria legale” di tutti i debiti, l’imprenditore beneficia di una sospensione temporanea di 120 giorni dal giudizio di omologazione per i crediti che scadono entro quella data e che dovranno essere maggiorati da interessi legali usufruendo di ulteriori 120 giorni qualora i debiti previsti dovessero scadere dopo il giudizio di omologazione della proposta presentata.


Più agio alla ristrutturazione aziendale

Più profonda ancora, è la serie di interventi che riguardano il Concordato Preventivo, che prevede ora una precisa indicazione in merito a tempi e modi di rientro del debito contratto.

Inoltre, contrariamente a quanto avveniva in passato, anche l’imprenditore che accede alla procedura di concordato preventivo può sciogliersi dai contratti in corso, a patto che corrisponda l’indennizzo utile a tutelare la controparte contrattuale. Un indennizzo che dev’essere commisurato al mancato guadagno derivante dall’anticipato scioglimento del contratto ma che è ora soggetto a falcidia.


Effetti protettivi immediati

Frutto del recepimento dell’Automatic Stay americano, il concordato con riserva, o concordato in bianco, consente all’imprenditore in crisi di presentare al Tribunale domanda semplice di accesso al concordato senza dover specificare il suo contenuto in merito al piano di soddisfazione, che verrà depositato in un secondo momento. Così facendo, l’imprenditore beneficia fin dalla data di deposito della domanda di una serie di effetti protettivi, come la mancata esecuzione delle ipoteche iscritte sul reddito del debitore nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda.


Quando la continuità aziendale preserva il business

Infine, con l’introduzione del concordato con continuità aziendale, viene meno per l’imprenditore l’obbligo di aggiungere la dicitura “in liquidazione” alla propria denominazione sociale, mentre al fine della continuità aziendale, lo stesso può segnalare alcuni fornitori strategici cui proporre il pagamento immediato e integrale di tutti i debiti a patto che continuino a lavorare con la sua azienda.

In tutto questo, la prededucibilità del finanziamento prevista per le banche che sostengono i piani o di risanamento, o di ristrutturazione dei debiti o dei concordati preventivi è adesso estesa a qualunque soggetto intenda supportare il concordato, mentre anche l’imprenditore che accede a una procedura di concordato e mette capitali propri può ora portarli in prededuzione fino all’80%.

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* partner tecnico di Sike Società Cooperativa e socio dello Studio Legale C.T. Law di Milano

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