Così si registra una testata realizzata on line

Obblighi e procedure per i prodotti editoriali su Web.

gennaio 2007 La legge n. 62 del 7 marzo 2001 ha letteralmente rivoluzionato
il mondo dell’editoria tradizionale, estendendo i diritti e le tutele
delle normali riviste cartacee anche al prodotto editoriale informatico, inteso
questo sia come pubblicazione off line (ad esempio un e-book), sia on line (un
sito Internet aggiornato in tempo reale, interattivo e con svariati contenuti
multimediali).

Non bisogna però cadere nell’errore comune di pensare che sia
sufficiente creare artigianalmente un semplice sito Internet o un blog per potersi
definire “giornalisti elettronici”, né che sia possibile
inserire notizie e informazioni in maniera irresponsabile e senza che tale attività
sia sottoposta ad alcun tipo di controllo. Il riconoscimento del giornale telematico
quale “prodotto editoriale” comporta, infatti, l’applicazione
di molti obblighi derivanti dalle leggi in materia di stampa tradizionale.

Gli obblighi
Nella pubblicazione elettronica di tipo professionale devono essere presenti
una serie di dati utili all’individuazione dei soggetti coinvolti nella
realizzazione della stessa: nome e domicilio dell’editore; nome del direttore
o vice direttore responsabile; luogo e data di pubblicazione; nome e domicilio
dello stampatore. Se si parla poi di stampa periodica, è inoltre necessaria
la registrazione presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui la pubblicazione
deve effettuarsi.

Altro obbligo essenziale è l’iscrizione nel cosiddetto R.O.C (Registro degli Operatori di Comunicazione), istituito dalla Legge 31.7.1997
n. 249 e tenuto presso l’Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Qui vengono raccolti tutti i dati dei soggetti che operano nel settore della
radiotelevisione, delle telecomunicazioni e della stampa comprese, naturalmente,
le imprese fornitrici di servizi di editoria elettronica e digitale.

Occorre dire che questi adempimenti sono obbligatori solo nell’ipotesi
in cui il proprietario della testata voglia avvalersi di alcune forme di finanziamento
previste dalla citata L. 62/2001. Si è evitato, in questo modo, di mettere
in pericolo la sopravvivenza di molti siti amatoriali.

I problemi
Già da queste poche informazioni è possibile capire le difficoltà
nel regolare il funzionamento del giornale informatico utilizzando le stesse
regole del giornale cartaceo.

Difficile individuare, quando si parla di un sito Internet, uno stampatore
o un editore, a meno che questi non vengano individuati nei soggetti che materialmente
immettono i dati nel sito o siano indicati chiaramente come responsabili dello
stesso. Il discorso è analogo per quanto riguarda il luogo della pubblicazione
(fondamentale anche per individuare la sede del Tribunale presso cui dovrà
essere effettuata la registrazione).

Non è stato ancora chiarito se questo debba essere la sede del server
che ospita il sito o quella del luogo in cui viene inserita l’informazione
(la redazione), oppure se esso coincida con il sito stesso sul quale sono caricate
le informazioni. Quanto alla natura “informatica” e dunque estremamente
flessibile del giornale telematico, si è posto il problema di stabilire
il confine tra un normale prodotto multimediale (quale semplice contenitore
di dati, immagini e suoni) e il prodotto editoriale elettronico.

La L. 62/2001, a riguardo, esclude espressamente che i supporti che contengono
esclusivamente suoni e voci, le opere cinematografiche, nonché i prodotti
destinati esclusivamente all’informazione aziendale, sia ad uso interno
che presso il pubblico, possano essere definiti prodotti editoriali.

Molti problemi sorgono anche per quanto riguarda i soggetti attivamente coinvolti
nel lavoro redazionale. Nonostante sia ormai abbondantemente tollerata l’esistenza
di giornali informatici amatoriali, messi in piedi spesso da giornalisti improvvisati,
la Corte di Cassazione ha affermato che “per l’esercizio del
lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista
stabilmente inserito nell’ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva,
con attività […] non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma
estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria
l’iscrizione nell’albo dei giornalisti professionisti […]
”.

Un problema, questo, non di poco conto: da un lato viene decisamente compressa
e limitata la libertà d’espressione del singolo utente il quale
negli ultimi tempi, soprattutto attraverso lo strumento di comunicazione noto
come blog, ha svolto un’importantissima attività giornalistica
di supporto all’attività informativa tradizionale; dall’altro,
si pone la necessità di evitare che la rete diventi una “zona franca”
in cui ogni informazione si può propagare senza controllo.

Sicuramente la presenza di redattori qualificati può garantire che il
diritto di cronaca venga esercitato in maniera corretta e responsabile, evitando
così il proliferare di notizie fasulle o informazioni arbitrarie, aiutate
dalla velocità e dall’immediato accesso che un sito Internet può
garantire.

*avvocato in Modena

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