Conciliare vita e lavoro: per i contributi occorrono nuove istruzioni

I datori di lavoro che intendono fruire dei contributi devono attendere la nuova scadenza che verrà fissata entro fine anno

Il Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche per la famiglia, con una nota del 31 luglio 2009 ha ricordato che la scadenza del 10 ottobre 2009 entro la quale i datori di lavoro che intendono fruire dei contributi che il legislatore riconosce per l’attuazione delle azione positive per consentire ai lavoratori di conciliare i tempi vita con quelli di lavoro devono presentare l’apposita domanda, viene differita a data da destinarsi, comunque entro fine anno, per mancanza di istruzioni operative necessarie dopo la modifica sostanziale apportata dall’art. 38 della legge 69/09 all’art. 9 della legge 53/00 (v. box sotto).









Fonte normativa


La legge 8 marzo 2000 n. 53 sulla riforma dei congedi parentali, confluita successivamente nel Dlgs 151/01 (Testo Unico sulla maternità e paternità), riconosce alle lavoratrici madri e ai padri lavoratori, che svolgono l’importante ed impegnativo compito di genitori, non soltanto permessi, congedi (retribuiti e non) e indennità di varia natura, ma anche la possibilità (attraverso accordi siglati con le organizzazioni sindacali) di concordare con il datore di lavoro un orario di lavoro flessibile al fine di far conciliare da un lato l’interesse aziendale consistente nella prestazione lavorativa e dall’altro quello del dipendente relativo alla gestione della propria vita familiare (in primis la cura dei figli, ma non solo).


Poiché la riorganizzazione aziendale dell’orario di lavoro per concretizzare tale conciliazione di interessi ha dei costi di un certo peso in particolar modo per le piccole realtà produttive, il legislatore riconosce la concessione di contributi alle aziende da porre a carico del Fondo per le politiche della famiglia al fine di coprire in tutto o in parte gli oneri sostenuti dal datore di lavoro.


Per fruire dell’incentivo si ricorda che necessario stipulare un accordo con le parti sociali che preveda un progetto per l’attuazione di specifiche azioni positive e presentare la relativa domanda ad una delle scadenze annuali prefissate: 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre. I progetti che rispondono ai requisiti di legge verranno accolti e avranno diritto all’erogazione dei contributi.



Revisione della norma


La legge 18 giugno 2009, n. 69 (in So n. 95 alla Gu n. 140 del 19 giugno 2009), relativa alle disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività ed il processo civile, tra le diverse modifiche previste, ha riscritto l’art. 9 della legge 53/00 che riconosce i già citati contributi per l’attuazione delle azioni positive.


La ratio della nuova formulazione dell’art. 9 si basa sulla necessità di fornire maggiore tutela ai lavoratori che si trovano a dover conciliare il tempo di lavoro con i tempi di vita. Questi ultimi non più legati solo alla cura dei figli minori, ma anche alle persone a carico con disabilità oppure non autosufficienti e alle persone affette da documentata grave infermità. Se la conciliazione viene richiesta per la cura dei figli minori, avranno priorità i progetti che riguardano lavoratori con figli disabili oppure minori di 12 anni di età (o con meno di 15 anni di età in caso di adozione o affidamento).


Sempre per fornire maggiore tutela, la rosa dei soggetti beneficiari è stata ampliata interessando adesso non più solo le aziende, ma i datori di lavoro privati iscritti nei pubblici registri, ivi comprese le imprese collettive, le Asl, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie.


Anche i destinatari dei progetti sono stati rivisti. Interessati sono tutti i lavoratori o le lavoratrici compresi quelli con la qualifica dirigenziale.


La modifica legislativa ha inoltre previsto che una quota delle risorse che annualmente con decreto ministeriale devono essere assegnate al finanziamento dei contributi previsti dall’art. 9 della legge 53/00 sia destinata anche ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori ovvero disabili, non più solo per finanziare la loro sostituzione totale dall’attività con altri soggetti autonomi in possesso dei necessari requisiti professionali, ma anche per avvalersi della loro collaborazione parziale, che può essere attivata anche con un eventuale soggetto dipendente.


Nuove azioni positive


La fruizione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo contrattuale con le parti sociali che preveda una delle azioni positive riviste dal nuovo testo di legge.


Sono in particolare previste tre distinte azioni:



  • la prima riguarda la flessibilità oraria. Rientrano in questa voce i progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali: il part time reversibile, il telelavoro e il lavoro a domicilio, la banca delle ore, l’orario flessibile in entrata e in uscita, sui turni e su sedi diverse, l’orario concentrato. Sono inoltre tenuti in maggiore considerazione i progetti che prevedono di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;
  • l’altra azione si riferisce al supporto al rientro. Si tratta di programmi volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;
  • la terza azione positiva invece riguarda i servizi innovativi e le reti. In sostanza si riferisce ai progetti che attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori (questi progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, comprese quelle temporanee, costituite o costituende, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell’ambito dei piani per l’armonizzazione dei tempi delle città).


Operatività differita


Il nuovo testo dell’art. 9 della legge 53/00 non è però immediatamente operativo. Il comma 4 dello stesso articolo infatti subordina la possibilità di avvalersi dell’agevolazione in base alla nuova regolamentazione, soltanto dopo l’emanazione di un Dpcm o di un decreto ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, la percentuale delle risorse da destinare a ciascun progetto, l’importo massimo finanziabile per ciascuna topologia progettuale e la durata delle azioni positive.


Già in vista della scadenza di giugno il Ministro delegato alle Politiche per la Famiglia, tenuto conto che era in corso di approvazione la legge 69/09, aveva rimandato la scadenza di presentazione dei progetti, fissata per il giorno 10, accorpandola a quella del 10 ottobre 2009.


Poiché anche per quest’ultima scadenza il Dpcm non è stato emanato, il Dipartimento per le Politiche per la Famiglia ha reso noto che la stessa è stata differita a data da destinarsi, in ogni caso entro la fine dell’anno in corso, quando saranno pronti gli strumenti necessari alla progettazione.




In sintesi




























































































































Contributi ex art. 9 legge 53/00 per le azioni volte a conciliare i tempi di vita con i tempi di lavoro















Progetti per lavoratori dipendenti





Progetti per lavoratori autonomi

























Datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, le Asl, le aziende ospedaliere e quelle universitarie (non più solo aziende)


















Tutti i lavoratori compresi i dirigenti





I titolari di impresa, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti














Con figli minori (con priorità in caso di disabilità ovvero minori fino a 12 anni o fino a 15 anni in caso di adozione o affidamento), con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero con persone affette da documentata grave infermità





Per esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o disabili





















Possibilità di avvalersi della collaborazione o della sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali

















Azioni positive


















Flessibilità oraria





Supporto al rientro





Servizi innovativi e le reti














Progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, quali: il part time reversibile, il telelavoro e il lavoro domicilio, la banca delle ore, l’orario flessibile in entrata e in uscita, sui turni e su sedi diverse, l’orario concentrato





Programmi volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione





Progetti che attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovono interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori



(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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