Come comprare on line in sicurezza

novembre 2003 La Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) ha recentemente diffuso una "circolare" in cui ha messo in guardia contro le truffe telematiche. Il navigatore Internet è infatti insidiato dai malintenzionati in vario modo. Ne …

novembre 2003 La Polizia di Stato (www.poliziadistato.it)
ha recentemente diffuso una "circolare" in cui ha messo in guardia contro
le truffe telematiche. Il navigatore Internet è infatti
insidiato dai malintenzionati in vario modo. Ne sono esempi le finte vendite all’asta
sul Web, con merci offerte e mai inviate ai clienti o con prezzi gonfiati, l’offerta
di servizi gratis su Internet che poi si rivelano a pagamento, gli schemi di investimento
a piramide e multilevel business, le offerte di lavoro a casa con acquisto anticipato
di materiale necessario all’esecuzione di tale lavoro e i numeri a pagamento
(tipo 899) da chiamare per scoprire un ammiratore segreto o una fantomatica vincita
di vacanze o di oggetti.
In alcuni casi, è più facile scoprire l’inganno, perché si
tratta di stratagemmi noti da tempo, come il "lavoro a domicilio", o
assai poco verosimili, come l’"ammiratore segreto".

In diverse altre ipotesi, come nel caso di una compravendita di un oggetto,
almeno apparentemente normale, è invece molto più difficile. Si
sono verificati, infatti, anche casi di oggetti promessi in vendita a diverse
persone, pagati da molte di esse e mai consegnati ad alcuna.
Vale la pena, dunque, esaminare le tutele di chi acquista via Internet e, soprattutto,
esaminare gli accorgimenti pratici per evitare di cadere in una trappola telematica
per vedere infine quello che rimane da fare nelle ipotesi in cui purtroppo,
nonostante tutto, l’inganno ha funzionato.

Contratti a distanza, le tutele del consumatore
I consumatori sono notoriamente tutelati da una serie di leggi dettate appositamente
per i contratti a distanza, tra cui principalmente il Decreto Legislativo
22 maggio 1999, n. 185
, entrato in vigore il 19 ottobre 1999, e il
Decreto Legislativo 15 gennaio 1992, n. 50
, che continua ad applicarsi
quando è più favorevole al consumatore.

Tali leggi riconoscono all’acquirente il diritto di recesso entro un
certo termine
(solitamente 10 giorni) e prevedono l’inefficacia
di molte clausole a loro sfavore. Ma bisogna dire che queste disposizioni non
servono a molto in questi casi, perché sono destinate a operare prevalentemente
con venditori sostanzialmente onesti e non invece nei confronti di veri e propri
delinquenti che sfruttano la Rete per compiere delle truffe. Se non altro, queste
leggi prevedono una serie di informazioni che il venditore deve fornire al compratore,
in tema di caratteristiche della compravendita ed esercizio del diritto di recesso,
la mancanza delle quali deve mettere in guardia il navigatore. Questi, tuttavia,
deve stare molto attento perché anche i truffatori sono abili nell’imitarle,
un po’ come fanno gli spammer quando inseriscono nelle loro mail le diciture
più improbabili.

Il valore legale della posta elettronica
Occorre dunque che il navigatore cerchi di essere il più possibile accorto.
Sotto questo punto di vista, un errore molto comune è quello di considerare
la posta elettronica, cioè i messaggi ricevuti dal venditore, come una
prova scritta idonea a garantire la sicurezza della "transazione".

Questo non è vero, se non in minima parte. Se le e-mail inviate dal
presunto venditore non erano firmate digitalmente, cosa che ovviamente non si
ha mai quando si compiono delle truffe, non c’è modo di dimostrarne la
provenienza e la paternità. Tali messaggi non sono nemmeno dei documenti,
perché non portano la firma del loro autore.

L’unico modo per risalire al computer dal quale sono state spedite è
ricostruire l’intero percorso tramite l’indirizzo IP da cui sono state generate
e i log dei provider, quantomeno di quello di apparente origine (salvo poi scoprire
che vi è di mezzo un anonymous remailer o che è impossibile comunque
risalire all’effettivo titolare dell’account di partenza).

Pagamenti in contanti da evitare
Un altro errore che a quanto pare si verifica nella pratica ma che è
sicuramente da evitare è quello di pagare il prezzo degli oggetti in
contanti. In caso di problemi, non sarà mai possibile dimostrare che
è stato eseguito un pagamento. La cosa migliore è pagare ovviamente
in contrassegno, anche se questo non garantisce dall’invio
di pacchi contenenti merce non corrispondente, o almeno tramite vaglia postale
o bonifico.

Se si rimane vittima di quella che, tutto considerato, sembra proprio una truffa,
la cosa più indicata è presentare una querela,
lasciando perdere, almeno in un primo tempo, le cause civili.

La denuncia può essere presentata entro tre mesi dal giorno
in cui il reato è stato compiuto
, quindi meglio farla prima
possibile. In tale documento, che può essere presentato presso la locale
stazione dei Carabinieri
, devono essere esposte con precisione le circostanze
del fatto, allegati i documenti relativi allo stesso, anche le copie delle e-mail
nonostante il poco valore, indicati gli eventuali testimoni che hanno seguito
i fatti e richiesta la punizione del responsabile, per la individuazione del
quale bisogna cercare di indicare tutto quello di cui si è a conoscenza.
Nonostante la obbligatorietà dell’azione penale, è improbabile
che denunce come queste, se rimangono isolate, ottengano grande attenzione:
è più facile che vengano seguite maggiormente nel caso in cui
le vittime siano state più di una, in modo che ogni procedimento sia
poi riunito.

Alcuni consigli
1) La prima cosa da evitare è pagare in contanti. Se
viene richiesto un pagamento in contanti dal venditore, è bene accertarsi
nuovamente della sua “affidabilità”, perché nessun
operatore commerciale serio e spesso nemmeno i privati usano questo sistema.
In ogni caso non sarà possibile in caso di problemi dimostrare che si
è effettuato un pagamento.

2) Non fare mai affidamento sul valore di documento dei messaggi
di posta elettronica ricevuti. Se non sono firmati digitalmente, non hanno valore
di prova per la legge italiana e, da soli, non servono per poter denunciare
il venditore in caso di problemi.

3) Può essere utile controllare le informazioni fornite
dal venditore che devono essere conformi alle leggi in materia, tra cui il Decreto
Legislativo 9 aprile 2003, in vigore dal 14 maggio scorso, facendo però
attenzione che potrebbero anche essere state abilmente "imitate" proprio
con lo scopo di acquisire un’apparenza di serietà.

4) Eventualmente può dare qualche risultato fare una ricerca con Google
nelle pagine Web o nei gruppi, cioè nell’archivio dei newsgroup, con
il nome del venditore e/o le caratteristiche dell’oggetto.

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