Chiarezza sul bollino Siae

Gli incontri fra l’associazione degli autori e degli editori e i rappresentati dei vendor hanno permesso di chiarire l’impianto della legge

La grande confusione che regnava sotto il cielo della vicenda relativa al bollino Siae sembra essere in via di soluzione. Gli incontri fra l’associazione degli autori e degli editori e i rappresentati dei vendor, e in particolare la Business software alliance, hanno permesso di chiarire in modo definitivo l’impianto della legge, mentre rimangono da mettere a punto alcuni dettagli.

Non ci sono ancora risposte ufficiali da parte della Siae, ma i primi pareri espressi in forma ufficiosa sono positivi.
Questa almeno è l’opinione di Simona Lavagnini, avvocato della Business software alliance secondo la quale “il regolamento conferma quanto previsto dalla legge”. In pratica la normativa prevede tre tipologie di prodotti che possono contenere più del 50% di musica, audio o immagini in movimento (ma si tratta di una categoria residuale), e altre due (che sono la maggioranza) che contengono una percentuale inferiore al 50% di musica e video o che contengono opere realizzate solo per essere reperite nel software e che non sono disponibili in altro modo.

Per la prima categoria di prodotti la bollinatura è automatica, mentre per la seconda i vendor possono scegliere se apporre il bollino oppure fare domanda (gratuita) alla Siae per avere una parere della Società sulla necessità o meno del bollino. La Società degli autori e degli editori, che è demandata al rilascio del bollino, deciderà se accettare o meno l’autocertificazione riservandosi più avanti di effettuare controlli a campione sui prodotti.

Il regolamento comunque prevede che la Siae rilasci i contrassegni entro dieci giorni dalla richiesta. Questo termine può essere differito per un massimo di trenta giorni dalla richiesta in presenza di “seri indizi, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell’apposizione”, “peculiari e specifiche esigenze segnalate dal richiedente” o “intese espressamente raggiunte con il richiedente”.

Secondo l’avvocato di Bsa non dovrebbero sorgere particolari problemi per quanto eventuali controversie sulla presenza del 50% di suoni o immagini, ma comunque in caso di disaccordo si andrà di fronte al giudice amministrativo. Ultima questione ancora da chiarire è quella relativa al termine di scadenza della presentazione dei prodotti alla Siae. Nel regolamento si parla di 10 giorni prima dell’immissione del prodotto sul mercato, mentre la legge parlava di trenta giorni dopo l’immissione. Essendo il regolamento subordinato alla legge non dovrebbero esserci problemi interpretativi, anche se il consiglio è ovviamente di inviare il prima possibile i prodotti per l’esame della Siae.
A questo punto si attende l’entrata in vigore del regolamento prevista per la fine di dicembre.

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