Certificazione valutazione rischi: ecco la procedura per le Pmi

Come succede per le grandi aziende, anche le realtà più piccole dallo scorso mese di giugno devono redigere un documento standardizzato per l’attestazione della valutazioone dei rischi in ambito lavorativo.

Anche le aziende di piccole dimensioni, dall’1 giugno
2013 devono usare le procedure standardizzate per la valutazione dei
rischi. Già da tempo in uso nelle grandi aziende, l’adempimento è ora esteso alle imprese che occupano fino a dieci addetti, per le quali non sarà più
valida la “semplice” autocertificazione.

A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha diffuso uno
Schema di procedura standardizzata
e la Modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi
realizzato secondo le cosiddette procedure standardizzate previste
dall’articolo 29, del d.lgs. n. 81/2008, che riportiamo qui di seguito.


Articolo
29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi così come
modificato

1. Il datore di lavoro effettua la
valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera
a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono
realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve
essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi
1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle
ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi
deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel
termine di trenta giorni dalle rispettive causali.

4. Il documento di cui all’articolo 17,
comma 1, lettera a), e quello di cui all’articolo 26, comma 3, devono essere
custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi.

5.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione
dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure
standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza
del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l’effettuazione della valutazione dei rischi.24 Quanto previsto nel precedente
periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino
a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle
procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell’elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di
cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di
applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6
non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: a) aziende di cui
all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) aziende in cui si
svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto;
c) soppressa dall’art.29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106

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