Cartelle di Equitalia, per fermare la riscossione basta un clic

Un nuovo servizio telematico consente ai cittadini, comodamente dal proprio Pc, di inviare la richiesta di sospensione della riscossione di cartelle non dovute.

Equitalia ha attivato sul proprio
sito
internet un nuovo servizio telematico, semplice e veloce, che consente ai cittadini di inviare la richiesta di sospensione della riscossione di cartelle non dovute comodamente dal proprio computer. La richiesta può essere fatta direttamente a
Equitalia nel caso di annullamento del debito da parte dell’ente creditore, di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole. La richiesta online si
aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già operative: allo sportello,
via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ricordiamo che Equitalia notifica ai
cittadini le cartelle di pagamento per conto di
vari
enti. In base alla legge n. 228/2012 (legge di
Stabilità 2013), il cittadino che
ritiene non dovuti gli importi richiesti dall’ente creditore tramite qualsiasi documento
notificato dagli agenti della riscossione (cartella, avviso o atto di procedura
cautelare/esecutiva) può rivolgersi direttamente
a Equitalia per chiedere la sospensione
della riscossione.
Una
tutela che era già
stata introdotta
nel 2010 direttamente da Equitalia nell’ottica di evitare ai contribuenti di
fare la spola tra gli uffici pubblici per vedere
riconosciute le proprie ragioni.

La
sospensione può essere richiesta quando il
contribuente ha già pagato il tributo prima della formazione del ruolo
(l’elenco dei debitori trasmesso a Equitalia dagli enti), ha ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice, una
sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile
il credito.

La domanda va inviata entro 90 giorni dalla
notifica dell’atto per cui
si chiede la sospensione
. Equitalia sospende ogni attività di
riscossione e invia tutta la documentazione all’ente creditore il
quale verifica la correttezza della
documentazione
presentata e comunica l’esito
sia al contribuente sia
a Equitalia per
l’eventuale annullamento della cartella. Se dopo 220 giorni
dalla presentazione della
domanda l’ente creditore
non fornisce riscontri, le
somme contestate vengono annullate di diritto.

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