Campania: credito di imposta regionale per nuovi investimenti produttivi

Destinatarie dello strumento agevolativo sono le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi, ad esclusione dell’agricoltura, della pesca, dell’industria carboniera, della siderurgia, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche

Sul Bollettino ufficiale n. 31 del 25 maggio 2009, è stata pubblicata la deliberazione n. 842 dell’8 maggio, con la quale la Giunta regionale ha approvato il disciplinare per l’attivazione del credito di imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, previsto dall’art. 3 della legge regionale n. 12/2007.


Destinatarie dello strumento agevolativo sono le piccole e medie imprese operanti in tutti i settori produttivi, ad esclusione dell’agricoltura, della pesca, dell’industria carboniera, della siderurgia, della cantieristica navale e delle fibre sintetiche.


Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei dodici mesi successivi alla comunicazione di concessione delle agevolazioni e consistenti nell’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, destinati alla creazione di una nuova struttura produttiva ovvero finalizzati all’estensione, alla diversificazione della produzione, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di una struttura produttiva già esistente sul territorio regionale.


La spesa complessiva non può comunque superare il limite massimo di 1.500.000 euro.


L’agevolazione consiste in un contributo fino ad un massimo del 40% dell’investimento ammissibile, fruibile attraverso la procedura automatica e nella forma del credito di imposta, utilizzabile in compensazione entro un termine di diciotto mesi dalla comunicazione di concessione.


Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione dovranno procedere ad un invio telematico di presentazione dell’istanza.


L’attivazione dello strumento agevolativo è subordinata alla stipula di un’apposita convenzione tra la Regione e l’Agenzia delle Entrate e alla successiva emanazione di un avviso pubblico con l’indicazione delle modalità per l’accesso.


(Dgr 8.5.2009, n. 842, Bur 25.5.2009, n. 31)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome