Cambia il regolamento per le joint-ventures nei Paesi in via di sviluppo

L’internazionalizzazione dell’impresa italiana viene rilanciata con il rinnovo di questo importante strumento.

Il sistema di incentivazione degli investimenti all’estero delle imprese italiane, attraverso la costituzione di joint-ventures, si rinnova. La delibera Cipe n. 92 del 6 novembre 2009 (pubblicata sulla Gu n. 45 del 24 febbraio 2010) ha, infatti, completamente rivisto il regime di aiuto introdotto dall’art. 7 della legge 49/87, che prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (Pvs), con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

L’intervento era stato in passato già regolamentato con delibera 53/93 dell’ormai soppresso Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (Cics).

Con la nuova disciplina si è voluto rilanciare uno strumento di particolare importanza nel panorama delle azioni a favore dell’internazionalizzazione dell’impresa italiana, concentrando, in primo luogo, gli interventi su iniziative aventi specifici impatti occupazionali, di sviluppo umano e ambientale, nonché favorendo partenariati pubblico-privati orientati allo sviluppo ed anche ad iniziative di microfinanza. Sarà, inoltre, facilitato l’accesso al credito agevolato per le imprese miste che promuoveranno nei Paesi in via di sviluppo (Pvs) obiettivi di tipo solidaristico, servizi locali di interesse generale nei settori primari e le opere infrastrutturali connesse.

Lo stesso comitato segnala le principali novità rispetto alla passata gestione. In primo luogo, l’individuazione dei Paesi agevolabili avverrà da parte del Comitato direzionale del Ministero degli Affari Esteri, sulla base delle priorità geografiche generali indicate dalla Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (Dgcs) dello stesso Dicastero, anziché per inclusione automatica di tutti i Pvs con reddito pro-capite annuo inferiore ai 3.250 dollari Usa. La definizione dell’area geografica di riferimento dovrà, inoltre, tenere conto dell’ammontare massimo delle risorse da destinare a tale attività nell’anno di riferimento.

Novità sono previste anche con riferimento ai settori ammissibili e alla misura dell’aiuto, che vede la riduzione del tasso di interesse del finanziamento agevolato dal 30% al 15% del tasso di riferimento.

Le risorse per il finanziamento degli interventi continueranno, invece, ad essere prelevate dall’apposito Fondo rotativo istituito dall’art. 6 della legge 49/87.

Il comitato direzionale dovrà, in ogni caso, provvedere ad emanare, entro i prossimi tre mesi, le istruzioni attuative, in sostituzione di quelle stabilite con propria delibera 76/98, con cui saranno fissate le disposizioni relative all’istruttoria delle iniziative finanziabili.

Requisiti per l’accesso

I finanziamenti agevolati potranno essere concessi esclusivamente per le seguenti operazioni:

• la partecipazione di imprese italiane al capitale di rischio di nuove imprese miste;
aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o all’ampliamento di imprese preesistenti.

Requisiti specifici sono previsti, al fine dell’accesso alle agevolazioni, sia per le imprese italiane che attuano le operazioni agevolabili che per le joint-venture a cui le stesse partecipano (v. box sotto).

Per quanto riguarda le società miste, le stesse devono operare in uno dei seguenti settori:

agricoltura, allevamento, pesca ed attività di trasformazione dei loro prodotti;
artigianato;
• servizi locali di pubblico interesse nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’acqua, dei trasporti e dei rifiuti;
microfinanza, servizi per la microimprenditoria, commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile;
• tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Il credito agevolato può essere richiesto solo da imprese registrate in Italia che siano attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell’impresa mista. È, inoltre, necessario che l’impresa richiedente possegga i requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici di cui all’art. 38 del Dlgs 163/06 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce).

Condizioni specifiche dovranno anche essere rispettate con riferimento alla percentuale di partecipazione nella società mista del partner italiano. Il capitale di rischio del socio italiano richiedente il finanziamento nell’impresa mista non deve essere inferiore al 20% del totale, mentre per il socio locale tale percentuale non deve essere inferiore al 25%.

La domanda di credito agevolato deve essere presentata dopo la costituzione della società mista, ma sempre prima del conferimento di capitale da parte dell’impresa italiana in tale società.

In ogni caso, l’iniziativa da finanziare non deve comportare delocalizzazione di imprese italiane, in accordo a quanto previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

Agevolazioni

Come anticipato, l’aiuto consiste in un credito agevolato che copre al massimo il 70% della quota di capitale dell’impresa italiana nella joint-venture, nel limite massimo di 5 milioni di euro. Rispetto al passato potranno essere finanziati i soli conferimenti in denaro e non anche quelli in natura.

Il tasso di interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le operazioni ai sensi del Dpr 902/76 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento.

Il prestito dovrà essere rimborsato in un periodo massimo non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, a partire dalla data della prima erogazione. Nel caso in cui l’impresa prima dell’ammortamento complessivo del credito, disinveste delle quote di capitale di rischio oggetto del finanziamento, deve darne comunicazione al gestore del Fondo rotativo rimborsando contestualmente una quota di finanziamento proporzionale al disinvestimento. È previsto il rimborso dell’intero credito residuo se, nel caso di tali disinvestimenti, la partecipazione scende al di sotto del 20% del capitale complessivo dell’impresa mista.

I limiti indicati dovranno essere rispettati, sia singolarmente che nel complesso, anche nell’eventualità che una o più imprese italiane richiedono più crediti agevolati a fronte di una stessa impresa mista.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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