Bilancio: inerenza e pro-rata delle spese generali

Quali i criteri vigenti in merito alla deducibilità delle spese e di altri componenti negativi.

Inerenza
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Il requisito dell’inerenza dei costi non va inteso nel senso che i componenti negativi sono deducibili solo se direttamente e immediatamente connessi ai componenti positivi di reddito (principio di inerenza “in senso stretto”), posto che è sufficiente il verificarsi di una connessione tra i costi e l’attività: sono perciò deducibili anche oneri dai quali in proiezione futura deriveranno proventi che concorreranno a formare il reddito (circ. 7.7.1983, n. 30/9/994).

Imprenditori individuali, società di persone (e soggetti assimilati) ed enti non commerciali
Le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore individuale sono ammortizzabili o deducibili (se si tratta di beni di importo inferiore a € 516,46) nella misura del 50%. Nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi all’impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio di impresa.
Il principio di inerenza non si applica agli interessi passivi e agli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, per i quali sono previsti regimi particolari di deduzione, anche forfetaria.

Contributi ad aziende di soggiorno e turismo
Sono deducibili i contributi ad aziende di soggiorno e turismo, in quanto si tratta di oneri sostenuti per conseguire vantaggi di impresa futuri (ris. 12.2.1985 n. 9/1603; Cass. 19.5.2000, n. 6502).

Corsi di formazione
Sono deducibili le spese per corsi di formazione in previsione di ricavi futuri (ris. 8.4.1980, n. 9/121).

Autovetture
L’inerenza dei costi per autovetture deve essere valutata in funzione dell’attività svolta e non in base al numero dei soci (Cass. 15.11.2000, n. 14775).

Compensi agli amministratori
Non è consentito all’amministrazione finanziaria sindacare la deducibilità dei compensi agli amministratori in base ad una valutazione della congruità del loro ammontare (Cass. 2.12.2008, n. 28595).

Alberghi e ristoranti
Per le spese di dubbia riferibilità all’attività d’impresa (alberghi, ristoranti ecc.) l’onere della prova dell’inerenza spetta all’imprenditore (Cass. 24.5.2001, n. 12330; 24.7.2002, n. 10802).

Spese addebitate da casa madre estera
Le spese riaddebitate da società estera alla filiale italiana sono deducibili per quest’ultima solo ove riferite a specifici servizi resi dalla prima e non a fronte della mera attività di governo da parte della casa madre estera (Cass. 1.8.2000, n. 10062).

Riscatto di dirigente sequestrato
La somma pagata per il riscatto di un dirigente sequestrato è indeducibile per difetto di inerenza (Cass. 11.8.1995, n. 8818).

Corruzione e concussione
La somma pagata a seguito di corruzione o concussione è indeducibile (Cass. 19.4.2001, n. 5796).

Sanzioni amministrative
Sono indeducibili le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada accollate alla società (Cass. 13.5.2003, n. 7317).
Non è deducibile la sanzione irrogata dall’autorità antitrust (circ. 17.5.2000, n. 98/E; ris. 12.6.2001, n. 89/E; C.t.p. Milano, sent. 23.4.2002, n. 79; per la deducibilità: C.t.p. Milano, sent. 4.4.2001, n. 370).

Costi relativi a proventi esclusi
Ai fini della deduzione dei relativi costi ed oneri, i ricavi e proventi espressamente esclusi (ad esempio i dividendi) sono equiparati a quelli che concorrono a formare il reddito. Fa eccezione a tale regola il costo sostenuto per l’acquisto dell’usufrutto o di altro diritto analogo su una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi, che è indeducibile.

Costi relativi a proventi esenti
I costi e gli oneri che si riferiscono specificamente ad attività o beni che danno luogo a ricavi e proventi esenti (ad esempio particolari titoli di Stato) sono indeducibili.

Partecipazioni esenti
I costi relativi alla cessione di partecipazioni che beneficiano della participation exemption sono indeducibili per la parte corrispondente alla percentuale di esenzione applicabile sulla plusvalenza (circ. 4.8.2004, n. 36). Viceversa, gli oneri relativi alla gestione di tali partecipazioni sono sempre deducibili, in quanto correlati ai dividendi (che godono di esclusione e non già di esenzione).

Imprenditori individuali, società di persone (e soggetti assimilati) ed enti non commerciali
Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni per le quali è applicabile la participation exemption e i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni sono indeducibili nella misura del 50,28%.

Dividend washing
Le minusvalenze su partecipazioni immobilizzate e la differenza negativa tra ricavi e costi delle partecipazioni non immobilizzate sono parzialmente indeducibili quando sulle partecipazioni sono stati percepiti dividendi esclusi da imposizione. Art. 109, c. 5 e art. 64 tuir

Pro-Rata delle spese generali
I costi e gli oneri che si riferiscono indistintamente a proventi tassati (o esclusi) e a proventi esenti, come le spese generali, sono deducibili in proporzione al rapporto tra:
• l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi
• e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Le plusvalenze esenti derivanti dall’applicazione del meccanismo della c.d. participation exemption non si computano ai fini del rapporto, né tra i proventi che concorrono a formare il reddito, né tra i proventi complessivi.

Agevolazioni per l’autotrasporto
Le misure di sostegno a valere sul Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica (art. 1, c. 108, L. n. 266/2005) non rilevano ai fini del pro-rata (art. 12, c. 2, D.L. n. 81/2007). Art. 109, c. 5, tuir

Spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande
Le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle sostenute nell’ambito delle trasferte dei dipendenti, sono deducibili nella misura del 75%, sempre che non siano non inerenti.

Efficacia temporale
La deducibilità al 75% è stata introdotta dall’art. 83, c. 28-quater, D.L. n. 112/2008 (prima era al 100%) ed entra in vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008. Ciò significa (in virtù dell’art. 3, c. 2, L. n. 212/2000) che la disposizione si applica dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (cioè, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2010). È però plausibile che il redattore della norma volesse attribuirle efficacia dal primo periodo successivo (come ritiene l’amministrazione finanziaria: circ. 5.9.2008, n. 53), ma abbia fatto confusione tra entrata in vigore ed efficacia temporale.
Spese per trasferte di dipendenti e collaboratori assimilati – Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute per le trasferte di dipendenti e collaboratori assimilati non sono soggette ai predetti limiti, bensì alle regole specifiche delle spese per trasferte.
Spese che si qualificano anche come rappresentanza – Secondo l’amministrazione finanziaria, la parte di spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande che è inquadrabile tra le spese di rappresentanza, oltre a rilevare solo per il 75%, è soggetta ai criteri di deducibilità previsti per le spese di rappresentanza. Art. 109, c. 5, tuir; circ. 5.9.2008, n. 53

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale fiscale, Novecento Media)

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