Lo stabilisce il Ddl di Stabilità che ha portato dal 40% al 20% la deducibilità per l’auto aziendale al 20%. Resta invariata la percentuale (80%) di deducibilità per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e dei rimborsi spese di trasferta con utilizzo di auto propria.
L’arrivo del 2013 ha portato con se il dimezzamento della
deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, che passa infatti dal 40%
al 20% delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli
utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell’esercizio di
imprese, arti e professioni.
La percentuale di deducibilità, invece, relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti passa dal 90%
al 70%. La legge di stabilità (L. n. 228/2012) ha infatti modificato le
percentuali di deducibilità dei costi delle auto aziendali a partire
dall’anno d’imposta 2013. Resta invariata, invece, la percentuale (80%) di deducibilità per i veicoli utilizzati
da agenti e rappresentanti di commercio e per i veicoli destinati ad
essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli
adibiti ad uso pubblico (100%) e quella relativa ai rimborsi delle spese di
trasferta con utilizzo di auto propria.