Apprendistato: 4 opportunità per dar lavoro ai giovani

Agevolare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, favorendo nel contempo il conseguimento di un titolo di studio. Questo l’obiettivo del Testo Unico della riforma approvato dal Consiglio dei ministri che ha ottenuto il consenso di Regioni, associazioni sindacali e delle associazioni datoriali.

Attraverso un contratto di qualità, che coniuga formazione e continuità occupazionale, l’apprendistato si appresta a diventare il canale tipico di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Approvato con il consenso unanime delle Regioni e delle associazioni sindacali e con ampia adesione delle associazioni datoriali, sono quattro le ipotesi di apprendistato attualmente disciplinate e la cui applicazione promette di essere uniforme su tutto il territorio nazionale.

Parliamo di apprendistato di alta formazione e ricerca per conseguire titoli di studio specialistici, universitari e post-universitari e per la formazione di giovani ricercatori per il settore privato. Ma anche di apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi, anche se è l’apprendistato di mestiere per i giovani tra i 18 e i 29 anni che promette di contrastare la dispersione scolastica e avviare un riallineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro.

Ma non solo, visto che sulla falsariga del modello duale tedesco è stato introdotto anche l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale per gli under 25 con la possibilità di acquisire un titolo di studio in ambiente di lavoro. Perché, come espressamente indicato nell’art. 1 del Decreto legislativo del Testo Unico recentemente approvato dal Consiglio dei ministri, “l’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato con finalità formative e occupazionali”.

Fatta eccezione per l’ambito pubblico, per il quale si dovrà attendere un decreto di “armonizzazione” ad hoc, accanto ai profili di natura più strettamente economica e contrattuale, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non potrà superare i tre anni, che salgono a cinque per le figure professionali dell’artigianato.

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