Anche l’IVA sui servizi ha la sua territorialità

Una circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce una mappa di orientamento, che illustra i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti dal Dlgs n. 18 del 2010.

Per individuare il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi in ambito Ue l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune istruzioni con la circolare 37/E, che illustra i criteri di tassazione delle prestazioni nei rapporti B2B (business to business) e B2C (business to consumer) introdotti dal Dlgs n. 18 del 2010.

Riporta una nota dell’Agenzia delle Entrate che nei rapporti B2B
a partire dal 1° gennaio 2010 le prestazioni rese nei confronti di
soggetti passivi Iva si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando il cliente è stabilito in Italia.

La circolare fornisce indicazioni per consentire ai contribuenti di
verificare lo status di soggetto passivo del cliente, la riconducibilità
dell’acquisto alla sua sfera imprenditoriale, professionale o artistica
e il luogo di stabilimento del cliente.

Per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di clienti
privati continuano invece ad applicarsi le regole già in vigore, ossia
la tassazione in Italia quando il prestatore è stabilito nel territorio
dello Stato.

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