Anche i lavoratori hanno degli obblighi nei confronti della sicurezza

Principi generali Misure generali di tutela – L’art. 15, D.Lgs. n. 81, elenca tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: – la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavorato …

Principi generali

Misure generali di tutela – L’art. 15, D.Lgs. n. 81, elenca tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:
– la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori;
– la programmazione della prevenzione;
– l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
– il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro con lo specifico obiettivo di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
– la riduzione dei rischi alla fonte;
– la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
– la limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti al rischio;
– l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
– la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
– il controllo sanitario dei lavoratori;
– l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
– l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per i dirigenti e preposti, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti per la sicurezza;
– la programmazione delle misure opportune per garantire il progressivo miglioramento dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici condotta e di buone prassi;
– le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
– l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
– la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti – Il datore di lavoro ed i dirigenti che organizzano e dirigono, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, le attività rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81 sono tenuti a:
– valutare tutti i rischi ed elaborare il relativo documento (questo obbligo è proprio del solo datore di lavoro e non è delegabile);
– designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (questo obbligo è proprio del solo datore di lavoro e non è delegabile);
– nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
– designare i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza (prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, primo soccorso);
– nell’affidare i compiti ai lavoratori, tener conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
– fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
– prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori con adeguato addestramento accedano alle zone che espongono ad un rischio grave e specifico;
– richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali;
– inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
– nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, comunicare al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
– adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
– informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
– adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (Cass. pen., sez. III, 4 ottobre 2007, n. 4063);
– consentire ai lavoratori di verificare, mediante il loro rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
– consegnare (su richiesta) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico, nonché consentire allo stesso rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro che l’azienda è tenuta a comunicare all’Inail; il documento può essere consultato esclusivamente in azienda;
– elaborare, anche su supporto informatico, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto svolti nell’ambito del ciclo produttivo aziendale e consegnarne copia (a richiesta) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; il documento può essere consultato esclusivamente in azienda;
– prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
– adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
– nell’ambito dei lavori in appalto, munire i lavoratori di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
– nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare riunioni periodiche annuali con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
– aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi o in relazione all’evoluzione della tecnica (Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2007, n. 6280);
– comunicare in via telematica all’Inail i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in ogni caso di nuova elezione o designazione; in fase di prima applicazione l’obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti già eletti o designati. Le relative istruzioni operative sono state diramate dall’Istituto con la circolare n. 43/2009;
– vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro ed i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e dei fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti elencati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente a tali soggetti e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
Il datore di lavoro deve fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
– la natura dei rischi;
– l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
– la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
– i dati relativi agli infortuni sul lavoro che l’azienda è tenuta a comunicare all’Inail e quelli relativi alle malattie professionali;
– i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Secondo la giurisprudenza formatasi nel previgente regime del D.Lgs. n. 626/1994, l’accertamento della qualità di datore di lavoro, ai fini dell’individuazione delle posizioni di garanzia, qualora nell’impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa, con la conseguente possibilità della coesistenza, all’interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l’onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l’esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato (Cass., sez. III, 5 dicembre 2003; Cass., sez. III, 30 novembre 2005).
Il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell’infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell’orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall’orario di servizio (Cass., sez. IV, 24 febbraio 2005).

Modalità della delega di funzioni
Le funzioni e relativi obblighi del datore di lavoro (tranne le attività di valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del relativo documento nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) possono essere delegate ad altri soggetti con i seguenti limiti e condizioni:
– la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
– il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate;
– la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate e la relativa autonomia di spesa;
– la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.
L’attribuzione della delega ad altro soggetto (cui deve essere data adeguata pubblicità anche all’interno dell’azienda) non esclude in capo al datore di lavoro l’obbligo di vigilare sul delegato in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Il soggetto delegato può a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro con il rispetto dei medesimi limiti e condizioni di cui sopra. Tale delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante sul corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega in questione non può, a sua volta, delegare ulteriormente le funzioni a lui delegate.
Nel previgente regime del D.Lgs. n. 626/1994, la giurisprudenza aveva già affermato che la delega rilasciata a soggetto privo di una particolare competenza in materia antinfortunistica e non accompagnata dalla dotazione di mezzi finanziari idonei a consentirgli di fare fronte in piena autonomia alle esigenze di prevenzione degli infortuni, non è sufficiente a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi in materia ed a liberarlo dalla responsabilità per l’infortunio conseguito alla mancata predisposizione dei necessari presidi di sicurezza (Cass. pen., sez. IV, 13 novembre 2007, n. 7709).

Obblighi dei preposti – Ai fini del D.Lgs. n. 81, sono “preposti” le persone che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferito, sovraintendono all’attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze devono:
– sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale; in caso di persistenza dell’inosservanza, il preposto è tenuto ad informare il superiore diretto;
– verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
– richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro;
– informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
– astenersi, salvo eccezioni motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
– segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro;
– frequentare appositi corsi di formazione.

Obblighi dei lavoratori – Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In particolare i lavoratori devono:
– contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
– osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
– utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
– utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
– segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Cass. pen., sez. IV, 13 marzo 2008, n. 17502);
– non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
– non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
– partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
– sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque disposti dal medico competente.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, fornita dal datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Il rifiuto della prestazione lavorativa determinato dalla pericolosità dell’ambiente di lavoro è ritenuto legittimo: esso pertanto non costituisce insubordinazione né tanto meno giustifica il licenziamento (Cass. 18 maggio 2006, n. 11664). Viceversa, l’obbligo del datore di lavoro di attivarsi positivamente per assicurare l’adozione da parte dei dipendenti delle misure per ridurre al minimo i rischi connessi all’attività lavorativa, implica anche che allo stesso è imposto di “pretendere” che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza usando i mezzi di protezione messi a loro disposizione (Cass. 6 novembre 2006).

Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori – Il D.Lgs. n. 81contiene alcune prescrizioni relative a soggetti esterni all’organizzazione aziendale, coinvolti nella fase di progettazione, costruzione e fornitura di impianti e attrezzature di lavoro. gli artt. 22-24 prevedono infatti:
– per i progettisti, l’obbligo di rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
– per i fabbricanti ed i fornitori, il corrispondente divieto di fabbricare e vendere attrezzature e dispositivi non rispondenti alle disposizioni vigenti;
– per gli installatori e montatori di impianti e attrezzature, l’obbligo di attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro ed alle istruzioni fornite dai fabbricanti.

 

(per maggiori approfondimenti vedi Manuale lavoro, Novecento Media)

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