Anche chi è partito nel 2015 può usufruire dei “nuovi minimi”

Con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore dell’art. 10, co. 12-undecies, del D.L. n. 192 del 2014 che ha prorogato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”) a tutto il 2015, può validamente applicare il predetto regime agevolato adottando le opportune rettifiche entro 30 giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva. L’opzione deve essere indicata nell’Unico 2016 e l’eventuale eccedenza Iva versata e non dovuta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni attive, occorrerà emettere nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente; quest’ultimo, a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore.
Inoltre, andrà effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre.
Infine, sarà possibile chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta (articolo 21 del Dlgs 546/1992).

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