Aggiornamento dal Fondo di Garanzia per le Pmi

Diverse le novità sul fronte della concessione delle garanzie alle Pmi, la principale è la revisione delle percentuali massime di copertura del Fondo, che si abbassano del 10%.

La normativa inerente il principale strumento di facilitazione all’accesso al credito, il Fondo di garanzia per le Pmi, è continuamente sottoposta a integrazioni e aggiornamenti, di rilevante interesse per il mondo imprenditoriale. Oltre all’incremento del tasso di riferimento comunitario, che passa dal 2,49% al 2,73% e che, a partire dal 1° maggio 2011, ha comportato la variazione delle griglie di calcolo dell’elemento di aiuto (Esl) relativo agli interventi del Fondo, il mese scorso è stato caratterizzato dall’adozione di nuovi criteri per la valutazione del rating dei confidi, dalla revisione a ribasso delle percentuali di copertura del fondo, dall’adeguamento della disciplina alle disposizioni di cui all’Accordo per il credito alle Pmi e dalle nuove modalità di comunicazione degli esiti delle domande di ammissione al Fondo.
Per quanto riguarda il rating dei confidi, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2011 ha individuato i nuovi criteri oggettivi sulla determinazione della capacità di valutazione del merito di credito dei fondi regionali di garanzia e dei confidi, ai fini dell’ottenimento dell’abilitazione a certificare che le piccole e medie imprese ed i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani e possono, pertanto, accedere ai benefici del fondo. Come chiarito dall’istituto gestore (Unicredit-Mediocredito centrale) nella relativa circolare n. 591 del 6 aprile 2011, sono stati riformati in parte gli indici di scoring ed è stato eliminato il requisito pregiudiziale delle 50 operazioni di controgaranzia accolte. In particolare, con riferimento a tale ultima condizione, il decreto ministeriale non ritiene più il requisito significativo ai fini della valutazione della capacità di selezione delle imprese e della rischiosità del portafoglio dei Confidi. È, inoltre, introdotto il monitoraggio periodico sul tasso medio di sofferenza di Confidi o altri Fondi di garanzia, prevedendo la revoca dell’autorizzazione per quei soggetti che presentino un tasso di sofferenza superiore del 75% a quello medio del Fondo. I soggetti già autorizzati a certificare il merito di credito, in virtù del precedente decreto del 14 luglio 2000, mantengono l’autorizzazione fino al 15 gennaio 2012 anche senza presentare domanda in base ai nuovi criteri. In ogni caso, si evidenzia, che l’obiettivo principale dell’intervento è rinvenibile nella necessità di omogeneizzare le caratteristiche che i Confidi e gli altri Fondi di Garanzia debbono presentare in termini di requisiti patrimoniali, adeguatezza organizzativa, adeguatezza strutturale, controlli interni, composizione e durata del portafoglio, nonché qualità delle operazioni controgarantite dal Fondo.
Ma la novità di maggiore interesse per le imprese destinatarie finale dell’intervento di garanzia riguarda, senz’altro, la revisione delle percentuali massime di copertura del Fondo. Il Comitato di Gestione del Fondo ha stabilito di rimodularle in via transitoria, a partire dalle operazioni presentate dal 20 aprile 2011, riducendole di 10 punti percentuali. Pertanto, per la garanzia diretta la quota passa dall’attuale 60% al 50% del finanziamento concesso. Valgono, in ogni caso, le maggiorazioni previste in presenza di imprese a prevalente partecipazione femminile, per i soggetti beneficiari finali ubicati nelle zone 87.3.a) e per le imprese che sottoscrivono Contratti d’area e Patti territoriali. Per tali soggetti la percentuale di copertura è del 70% (rispetto alla precedente dell’80%).
La controgaranzia del Fondo, inoltre, dal 90% passa all’80% della garanzia prestata in prima istanza dai Confidi e altri fondi di garanzia. Tuttavia, sia i Confidi che gli altri fondi di garanzia potranno continuare a coprire i finanziamenti con le attuali aliquote in vigore, fino ad un massimo del 60 o dell’80%, in base alla specifica situazione.
La rimodulazione delle percentuali, in ogni caso, non trova applicazione per gli interventi relativi alle risorse del Pon e del Poi e per quelli a favore delle imprese di trasporto merci su strada per conto terzi.
Il Fondo di Garanzia ha, inoltre, recepito le novità previste dall’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Abi e dalle Associazioni imprenditoriali. L’accordo, si ricorda, ha prorogato la moratoria sui debiti delle Pmi al 31 luglio 2011 e previsto l’allungamento della durata dei finanziamenti a medio e lungo termine che hanno beneficiato della sospensione dei debiti ai sensi dell’avviso comune del 3 agosto 2009.
Dall’applicazione dell’Accordo, scaturiscono tre casistiche rilevanti per l’operatività della garanzia pubblica, come chiarito dall’istituto gestore nella circolare n. 596 del 13 maggio 2011. In particolare:
• è prevista la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio della sospensione dei pagamenti in linea capitale ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009. Rimane invariata la procedura per la richiesta della proroga della garanzia, che è disciplinata con la circolare n. 560 del 2 ottobre 2009. Al riguardo, l’estensione della garanzia avviene in via automatica, previo invio dell’allegato 13 alle disposizioni operative all’istituto gestore;
• è possibile richiedere la proroga della garanzia già concessa dal Fondo a seguito della concessione del beneficio dell’allungamento del periodo di ammortamento. Anche in questo caso, l’estensione è automatica, previa comunicazione dell’allungamento del finanziamento tramite l’invio dell’allegato 13-bis a Mcc. La richiesta deve essere inviata, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data della delibera di allungamento della durata del prestito. La proroga della scadenza della garanzia del Fondo non comporta alcun costo aggiuntivo da parte dei soggetti richiedenti;
• è possibile richiedere l’intervento del Fondo per i finanziamenti ammissibili al beneficio dell’allungamento e non ancora assistiti dalla garanzia. La garanzia potrà essere concessa limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo. La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti moduli di richiesta per garanzia, controgaranzia o cogaranzia allegati alle disposizioni operative, che sono stati appositamente modificati. Nel caso di ammissione alla garanzia, l’importo massimo garantito viene calcolato, secondo le percentuali di copertura determinate dal comitato di gestione del Fondo, sulla quota capitale del finanziamento in scadenza nel periodo di ammortamento aggiuntivo e l’intervento viene concesso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni comunitarie in materia di aiuti de minimis.
Prevista, infine, la modalità telematica per la comunicazione degli esiti delle richieste di ammissione al Fondo di garanzia. In particolare, nella riunione del 28 aprile 2011, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato ulteriori modifiche alle Disposizioni Operative, integrando con la procedura web gli attuali metodi di comunicazione, rappresentati, fino ad oggi, dal solo invio per posta o fax. Per i soli utenti master, sarà così possibile stampare direttamente dalla piattaforma web il documento che attesta la concessione della garanzia del Fondo. A regime non saranno più inviate le lettere di esito via fax, ma sarà effettuata una comunicazione tramite e-mail per avvertire ciascun utente della disponibilità nella procedura telematica del file, con gli esiti relativi alle domande deliberate dall’ultimo comitato.
L’utilizzo della procedura telematica assicurerà, in questo modo, una maggiore tempestività nella comunicazione dell’esito delle richieste di ammissione e una gestione più efficiente della documentazione anche in considerazione della continua crescita del numero delle domande pervenute.
In fase di prima applicazione, fino al perfezionamento della nuova procedura, l’inoltro e la stampa degli esiti di accoglimento via web sarà comunque affiancato dall’invio degli esiti via fax. I risultati delle operazioni non accolte, invece, continueranno ad essere comunicati con le modalità già in vigore.

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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