Agevolazioni per il lavoro a termine o a tempo indeterminato

Spetta al datore di lavoro scegliere se fruire dei benefici riconosciuti per l’assunzione a termine oppure delle agevolazioni per l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore iscritto alle liste di mobilità dato che gli incentivi non possono essere cumulati.

Al Ministero del Lavoro è stato chiesto, con un interpello, se un datore di lavoro dopo aver assunto un lavatore iscritto nelle liste di mobilità con un contratto a termine e dopo aver fruito dei benefici riconosciuti dall’art. 8, comma 2, della legge 223/91, possa riassumere lo stesso lavoratore, questa volta con contratto a tempo indeterminato e beneficiare della riduzione dei contributi per un periodo di 18 mesi così come stabilito dall’art. 25, comma 9, legge 223/91.
In sostanza il dubbio avanzato riguarda la possibilità di cumulare la riduzione contributiva riconosciuta a chi assume un lavoratore in mobilità prima con un contratto a termine e poi con un contratto a tempo indeterminato.
Ma in cosa consistono questi benefici e quando trovano applicazione?

Le assunzioni agevolate dei lavoratori in mobilità
Per rispondere alla domanda è necessario richiamare la legge 223/91 con la quale il legislatore per incentivare l’assunzione di coloro che sono rimasti privi di occupazione riconosce al datore di lavoro l’abbattimento dei contributi previdenziali per 12 mesi in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro a termine (a cui si aggiungono altri 12 mesi se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato) oppure 18 mesi se il contratto di lavoro che viene stipulato sin dall’origine è a tempo indeterminato.
Beneficiari sono tutti i datori di lavoro operanti nel territorio dello Stato italiano comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori anche rapporti di lavoro di tipo subordinato.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’art. 25, comma 9, legge 223/91 riconosce una riduzione contributiva a favore dei soli datori di lavoro (infatti i contributi a carico lavoratore sono dovuti interamente) nella misura prevista per gli apprendisti e quindi un aliquota pari al 10%.

La riduzione contributiva non vale anche per i premi Inail. Originariamente il legislatore aveva escluso dal beneficio i premi Inail solo quando l’assunzione era a tempo determinato. Sulla questione è intervenuta anche la Corte di Cassazione con la sentenza 27830/2009 che ha deciso che la riduzione vale solo per i contributi previdenziali e non anche per i premi Inail indipendentemente dalla tipologia contrattuale instaurata.

Per poter fruire dell’incentivo è necessario che il datore di lavoro non effettui l’assunzione solo per ottemperare ad un obbligo di legge o contrattuale. Inoltre l’agevolazione non è riconosciuta se l’assunzione riguarda lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume, ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Ai datori di lavoro viene inoltre richiesto di essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva che deve essere verificata con riguardo ai singoli Istituti previdenziali, attraverso il Durc.
L’agevolazione è subordinata all’applicazione della sola parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Se il rapporto di lavoro viene sospeso, durante la fruizione del beneficio, ad esempio per maternità, il datore di lavoro ha diritto alla riduzione contributiva sempre per 18 mesi. In questi casi le agevolazioni verranno differite per il periodo corrispondente a quello della sospensione.
La stessa legge 223/1991 riconosce incentivi anche se l’assunzione è a tempo determinato. Più precisamente l’art. 8 al comma 2 riconosce la possibilità di versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti (10%) sempre che il contratto a termine che si vuole instaurare non abbia una durata superiore a 12 mesi. Anche in questo caso la riduzione opera solo per la parte a carico datore di lavoro. Infatti la contribuzione del lavoratore va versata in misura intera.
Le condizioni ed i requisiti che devono essere rispettati sono uguali a quelli sopra indicati per l’assunzione a tempo indeterminato.
In merito alla durata del contratto che l’art. 8 della legge 223/1991 fissa in 12 mesi, si precisa che il tetto massimo può essere raggiunto anche con diversi contratti a termine di durata inferiore. Inoltre la proroga del termine può essere esercitata con il consenso del lavoratore una sola volta e per un periodo anche superiore a quello iniziale.
È anche possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda, purchè tra i due contratti venga fatto decorrere un termine di 10 giorni (per i contratti di durata fino a 6 mesi) ovvero 20 giorni (se il contratto è superiore a 6 mesi).
La riduzione contributiva prevista in caso di assunzione a termine di un lavoratore in mobilità per un massimo di 12 mesi, può essere riconosciuta per un altro anno se il datore di lavoro trasforma a tempo indeterminato il contratto iniziale, entro il termine di scadenza di quest’ultimo.
Anche in questo caso, condizioni e requisiti rimangono quelli sopra previsti per l’assunzione a tempo indeterminato (regolarità contributiva, non obbligatorietà dell’assunzione, ecc.).

La posizione dell’Inps
Il Ministero del Lavoro ha fornito la risposta all’interpello (11/2011) avanzato dall’Ancl con la nota 8 marzo 2011, n. 3179, richiamando prima di tutto il messaggio 199/2000 con il quale l’Inps aveva già affrontato il problema propendendo per l’incumulabilità dei due benefici.
Infatti secondo l’Istituto previdenziale un datore di lavoro non può godere di entrambi i benefici previsti dalla legge 223/91 nei confronti del medesimo lavoratore preventivamente assunto a tempo determinato e poi riassunto in una fase successiva a tempo indeterminato.
Più precisamente il legislatore con la legge 223/1991 ha individuato tre diverse fattispecie di contratto di lavoro (contratto a termine, contratto a tempo determinato trasformato e contratto a tempo indeterminato) per le quali ha previsto specifiche e diverse disposizioni normative che disciplinano le agevolazioni in misura diversa.
In sostanza il legislatore ha voluto mantenere separata la sfera di applicazione dei diversi benefici: quelli riconosciuti in caso di assunzione a termine, quelli fruibili in caso di trasformazione del contratto a tempo determinato e quelli invece previsti in caso di assunzione ab origine a tempo indeterminato.
In capo allo stesso lavoratore pertanto le agevolazioni contributive previste in caso di assunzione a termine oppure a tempo indeterminato devono intendersi alternative tra loro, nel senso che il datore di lavoro che ha fruito della riduzione contributiva per aver assunto a tempo determinato il dipendente non può fruire dello stesso beneficio in caso di riassunzione del medesimo lavoratore con contratto a tempo indeterminato.
Una diversa interpretazione della norma risulterebbe in contrasto con la ratio del legislatore che è quella di riconoscere altri benefici per lo stesso lavoratore in aggiunta a quelli inizialmente fruiti soltanto se il rapporto di lavoro a termine viene trasformato a tempo indeterminato.

Cumulo vietato
Ma l’incumulabilità opera anche nel caso in cui il contratto a termine iniziale sia stato di breve durata e quindi il beneficio contributivo goduto dal datore di lavoro sia stato ben al di sotto del periodo massimo di 12 mesi?
Secondo il Ministero del Lavoro il fatto che il legislatore abbia previsto solo un termine massimo (12 mesi) non sta a significare che un termine inferiore (ad esempio 6 mesi) possa dar diritto al datore di lavoro di fruire della riduzione contributiva pari a 18 mesi se lo riassume a tempo indeterminato.
In sostanza spetta al datore di lavoro decidere se assumere il lavoratore in mobilità a termine (e poi eventualmente trasformare il contratto a tempo indeterminato) fruendo del beneficio per massimo 12 mesi (a cui se ne aggiungono altri 12 in caso di trasformazione) oppure procedere sin dall’inizio con un’assunzione a tempo indeterminato beneficiando dello sconto contributivo per 18 mesi.

In sintesi

(per maggiori approfondimenti vedi Finanziamenti e credito, Novecento Media)

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